Art. 200 — Condizioni per l'ammissione alla temporanea esportazione
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La temporanea esportazione ai sensi del primo comma del precedente articolo e' consentita a condizione che le merci da esportare siano destinate a ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile riconoscere, all'atto della reimportazione, la identita' ovvero l'avvenuto utilizzo di esse sulla base delle norme cautelative fissate nella relativa autorizzazione:
- a)trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate;
- b)lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;
- c)riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
- d)altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.
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