Art. 203Contenuto delle autorizzazioni

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Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:

  • a)la qualita', la quantita' ed il valore della merce;
  • b)lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;
  • c)il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e puo' essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;
  • d)il periodo di validita' dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato;
  • e)occorrendo, ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' ridurre o prorogare il periodo di validita' di autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art203 · fonte su Normattiva