Art. 203Contenuto delle autorizzazioni

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Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:

  • a)la qualita', la quantita' e, occorrendo, il valore della merce;
  • b)lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;
  • c)il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e puo' essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;
  • d)il periodo di validita' dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato;
  • e)occorrendo, i coefficienti di rendimento ed ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione;
  • f)il Paese o i Paesi ove deve essere effettuato il trattamento previsto. L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione puo', con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validita'.

Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art203 · fonte su Normattiva