Art. 203 — Contenuto delle autorizzazioni
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Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:
- a)la qualita', la quantita' e, occorrendo, il valore della merce;
- b)lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;
- c)il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e puo' essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;
- d)il periodo di validita' dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato;
- e)occorrendo, i coefficienti di rendimento ed ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione;
- f)il Paese o i Paesi ove deve essere effettuato il trattamento previsto. L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione puo', con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validita'.
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva