Art. 212 — Abbuoni e restituzioni per l'esportazione definitiva di merci temporaneamente esportate
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Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi del precedente articolo, degli abbuoni e delle restituzioni previste per le merci similari che vengono direttamente esportate all'estero in via definitiva. In tali casi, la restituzione o l'abbuono e' concesso con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva