Art. 212

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Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi del precedente articolo, degli abbuoni e delle restituzioni previste per le merci similari che vengono direttamente esportate all'estero in via definitiva. In tali casi, la restituzione o l'abbuono e' concesso con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art212 · fonte su Normattiva