Art. 212
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Le merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'esportazione definitiva ai sensi del precedente articolo, degli abbuoni e delle restituzioni previste per le merci similari che vengono direttamente esportate all'estero in via definitiva. In tali casi, ((la restituzione e' concessa)) con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea.
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva