Art. 215Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali

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Per il mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si procede al recupero dei diritti doganali gravanti sui veicoli stessi solo qualora ne venga accertata l'effettiva irregolare presenza nel territorio doganale. Resta fermo tuttavia l'obbligo della dogana di notificare all'ente garante il mancato scarico dei documenti di temporanea importazione entro il termine di cui all'art. 26 della citata convenzione, al fine di consentire l'escussione dell'ente stesso ove si verifichi la condizione indicata nel precedente comma.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art215 · fonte su Normattiva