Art. 215 — Mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Per il mancato scarico di documenti di temporanea importazione relativi a veicoli stradali commerciali di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si procede al recupero dei diritti doganali gravanti sui veicoli stessi solo qualora ne venga accertata l'effettiva irregolare presenza nel territorio doganale. Resta fermo tuttavia l'obbligo della dogana di notificare all'ente garante il mancato scarico dei documenti di temporanea importazione entro il termine di cui all'art. 26 della citata convenzione, al fine di consentire l'escussione dell'ente stesso ove si verifichi la condizione indicata nel precedente comma.(( Tale obbligo non sussiste qualora per i veicoli di cui al precedente comma venga previsto l'esonero dalla emissione del documento di temporanea importazione e dalla prestazione della garanzia ai sensi del terzo comma dell'art. 214.))
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva