Art. 216
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
DOGANA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI A MOTORE - INOSSERVANZA DEL LIMITE DI SEI MESI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DOGANALE - IRRILEVANZA DEL FATTO CHE SI TRATTI O MENO DI CITTADINI COMUNITARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - QUESTIONE CONCERNENTE I RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale il settore dei rapporti fra diritto interno e diritto comunitario e' sottratto alla competenza della Corte, salvo che si tratti della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, ovvero di leggi statali che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi. E poiche', nel caso di specie, le norme denunciate non appaiono dirette a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato ed esistendo peraltro una decisione della Corte di Giustizia della Comunita' europea che ha giudicato sulla compatibilita' di fattispecie e norme identiche a quelle in esame, compete esclusivamente al giudice a quo di accertare, sulla base di tale statuizione interpretativa della Corte di Giustizia, la compatibilita' o meno delle norme interne con il diritto comunitario. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l. 27 ottobre 1957, n. 1163 e dell'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost.). - S. nn. 183/1973, 170/1984, 113/1985 e 389/1989.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge n. 1163 del 1957 e dell'art. 216 Testo Unico leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della C…
ECLI:IT:COST:1990:132 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 152 — Autorita' giudiziaria ordinaria
… di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE…
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Art. 2
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Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art216 · fonte su Normattiva