Art. 218
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Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del sei per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare dei diritti doganali dovuti ((, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto)). Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero.
Testo vigente dal 15 maggio 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 32 su Normattiva