Art. 222Nozioni del cabotaggio e della circolazione

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Agli effetti doganali, e' considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merici nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato. E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art222 · fonte su Normattiva