Art. 222 — Nozioni del cabotaggio e della circolazione
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Agli effetti doganali, e' considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merici nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato. E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2.
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