Art. 223 — Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dal territorio doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalita', purche' siano osservate le disposizioni del presente capo.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva