Art. 223Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione

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Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dal territorio doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalita', purche' siano osservate le disposizioni del presente capo.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art223 · fonte su Normattiva