Art. 231Abolizione di formalita' doganali per le spedizioni in cabotaggio e per le spedizioni per via aerea nello Stato

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Il Ministero delle finanze puo', in via generale, disporre l'eliminazione delle formalita' doganali relative alla spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualita' delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano pericoli di frode. La precedente disposizione e' applicabile anche alla spedizione di merci nazionali e nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio dello Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art231 · fonte su Normattiva