Art. 239 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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Salvo casi di sospetto di abusi, per le spedizioni in regime di transito comunitario gli uffici doganali di passaggio prescindono dalla visita delle merci. Essi controllano la regolarita' e la integrita' dei contrassegni apposti e degli altri mezzi di identificazione adottati per i trasporti diversi da quelli contemplati dall'art. 42 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69. Ai fini della vigilanza, gli uffici doganali di passaggio annotano sul documento di transito comunitario esibito, salvo per i casi non ritenuti necessari, l'itinerario da seguire sul territorio nazionale e il tempo massimo di percorrenza, che vengono fissati tenendo conto delle esigenze del trasporto. Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono essere effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono esercitati dalla guardia di finanza.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985 · versione 0 su Normattiva