Art. 239ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254

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Salvo casi di sospetto di abusi, per le spedizioni in regime di transito comunitario gli uffici doganali di passaggio prescindono dalla visita delle merci. Essi controllano la regolarita' e la integrita' dei contrassegni apposti e degli altri mezzi di identificazione adottati per i trasporti diversi da quelli contemplati dall'art. 42 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69. Ai fini della vigilanza, gli uffici doganali di passaggio annotano sul documento di transito comunitario esibito, salvo per i casi non ritenuti necessari, l'itinerario da seguire sul territorio nazionale e il tempo massimo di percorrenza, che vengono fissati tenendo conto delle esigenze del trasporto. Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono essere effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono esercitati dalla guardia di finanza.17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 marzo 1985, n. 77

17

La L. 7 marzo 1985, n. 77 ha disposto (con l'art. 3) che "I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976".

Testo vigente dal 19 marzo 1985 al 1 agosto 1985 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art239 · fonte su Normattiva