Art. 240 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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Sono riconosciuti validi i mezzi di identificazione adottati dagli uffici doganali di partenza ovvero dalle amministrazioni ferroviarie che assumono la responsabilita' della operazione di transito nei confronti della dogana.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985 · versione 0 su Normattiva