Art. 244 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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La garanzia globale di cui all'art. 30 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 deve essere prestata in relazione alla presunta entita' dei diritti e tributi commisurati al prevedibile volume delle spedizioni effettuate dall'obbligato principale in regime di transito comunitario in un determinato periodo di tempo. Tale garanzia puo' essere anche commisurata a 5 mila unita' di conto per ciascuna delle prevedibili operazioni di transito comunitario nel periodo di tempo considerato. La garanzia costituita ai sensi dell'art. 33 del Regolamento predetto deve essere prestata per somma indeterminata, qualora non sia costituita da un deposito in contanti. Per la costituzione nello Stato delle garanzie di cui ai precedenti commi si osservano le modalita' indicate nell'art. 87, salvo che non sia diversamente disposto dai competenti organi delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985 · versione 0 su Normattiva