Art. 244 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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La garanzia globale di cui all'art. 30 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 deve essere prestata in relazione alla presunta entita' dei diritti e tributi commisurati al prevedibile volume delle spedizioni effettuate dall'obbligato principale in regime di transito comunitario in un determinato periodo di tempo. Tale garanzia puo' essere anche commisurata a 5 mila unita' di conto per ciascuna delle prevedibili operazioni di transito comunitario nel periodo di tempo considerato. La garanzia costituita ai sensi dell'art. 33 del Regolamento predetto deve essere prestata per somma indeterminata, qualora non sia costituita da un deposito in contanti. Per la costituzione nello Stato delle garanzie di cui ai precedenti commi si osservano le modalita' indicate nell'art. 87, salvo che non sia diversamente disposto dai competenti organi delle Comunita' europee.17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 1985, n. 77
17La L. 7 marzo 1985, n. 77 ha disposto (con l'art. 3) che "I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976".
Testo vigente dal 19 marzo 1985 al 1 agosto 1985 · versione 18 su Normattiva