Art. 268Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono

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Le dotazioni esistenti a bordo dei mezzi di trasporto stranieri e relativi rimorchi che entrano nel territorio doganale e quelle esistenti a bordo degli analoghi veicoli italiani che escono dal territorio predetto sono assoggettate, durante la permanenza rispettivamente nel territorio stesso e fuori di esso, al medesimo regime doganale previsto per il veicolo a servizio od ornamento del quale sono destinate.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art268 · fonte su Normattiva