Art. 29Zona di vigilanza doganale marittima

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((E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale)).

Testo vigente dal 3 gennaio 1978 al 4 ottobre 2024 · versione 9 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art29 · fonte su Normattiva