Art. 27Vigilanza

L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione. Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art27 · fonte su Normattiva