Art. 291-quater

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Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Testo vigente dal 19 aprile 2001 al 4 ottobre 2024 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art291quater · fonte su Normattiva