Art. 302

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Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile e' punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena e' dell'ammenda da lire mille a lire dodicimila.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art302 · fonte su Normattiva