Art. 302Differenze tra il carico ed il manifesto

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Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile e' punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena e' dell'ammenda da lire mille a lire dodicimila. 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473

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Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".

Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art302 · fonte su Normattiva