Art. 274
[1]Disposizioni finanziarie
[2]Art. 21, legge numero 588/1962. Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti, dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dall'articolo 272 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva