Art. 305

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Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo allo intero ammontare dei diritti di confine. Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresi' quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sara' calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art305 · fonte su Normattiva