Art. 307Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita

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Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire cinquecento e non maggiore di lire seimila per ogni collo alterato.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art307 · fonte su Normattiva