Art. 314

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Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art314 · fonte su Normattiva