Art. 314
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Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento.30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473
30Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) che "nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa"". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La sanzione prevista dall'articolo 314 dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni".
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 16 luglio 1998 · versione 31 su Normattiva