Art. 315Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione

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Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire cinquecentomila, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art315 · fonte su Normattiva