Art. 315 — Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione
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Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, si applica la ((sanzione Amministrativa)) da lire ventimila a lire cinquecentomila, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni. 30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473
30Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni".
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 31 su Normattiva