Art. 316 — Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani
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E' punito con l'ammenda da lire ottocento a tremila il capitano che:
- a)ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;
- b)ritarda la presentazione del manifesto, quando e' prescritto;
- c)e' sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 121;
- d)effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della Guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave;
- e)e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione, eccettuato il caso di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 141 e 227, le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano. E' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli. E' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire trentamila il capitano che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, sempreche' il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva