Art. 321Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza

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Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 27, per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire dodicimila.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art321 · fonte su Normattiva