Art. 1255 c.nav.Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attivita' professionale nell'interno dei porti

[1]Alle persone che esercitano un'attivita' prevista nell'articolo 68 puo' essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l'esercizio dell'attivita' nell'interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.

[2]Nei casi piu' gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, puo' ordinare la cancellazione dai medesimi.

[3]Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali puo' essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1255 · fonte su Normattiva