Art. 321 — Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza
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Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 27, per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire dodicimila.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva