Art. 329
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Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti. Le precedenti disposizioni non si applicano:
- a)quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;
- b)ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva