Art. 329

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Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti. Le precedenti disposizioni non si applicano:

  • a)quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;
  • b)ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art329 · fonte su Normattiva