Art. 33 — Costruzione ed esercizio di aeroporti
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L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non puo' essere concessa senza ii preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva