Art. 331Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare al loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art331 · fonte su Normattiva