Art. 331 — Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare al loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva