Art. 344Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero

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E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di permettere, a condizioni di reciprocita', che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati in Paesi esteri. Le indennita' spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art344 · fonte su Normattiva