Art. 361
[1](Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullita').
[3]Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva