Art. 346-quater
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((Le disposizioni degli articoli 346- bis e 346- ter si applicano ai crediti relativi:
- a)alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;
- b)ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione;
- c)ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione;
- d)ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;
- e)alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.)) I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito e' sorto. E' fatta salva l'assistenza piu' ampia che puo' essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunita' europee in virtu' di particolari accordi o convenzioni.
Testo vigente dal 30 agosto 1993 al 29 aprile 2003 · versione 28 su Normattiva