Art. 40
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Ogni qual volta le disposizioni in materia doganale prescrivono al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero gli consentono di esercitare determinati diritti, il proprietario stesso puo' agire a mezzo di un rappresentante. La rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali puo' essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nello articolo 43. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempreche' il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 15 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva