Art. 40
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Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si puo' agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza indiretta e' libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, e' riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43. 3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali
Testo vigente dal 15 maggio 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 32 su Normattiva