Art. 46 — Registro del personale ausiliario
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Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 8 maggio 2010 · versione 0 su Normattiva