Art. 46 — Registro del personale ausiliario
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((Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.)) Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 4 ottobre 2024 · versione 42 su Normattiva