Art. 55 — Destinazione doganale delle merci
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Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali e' dato, in base alla dichiarazione prevista nell'articolo 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dal presente testo unico. Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1. Per le merci estere:
- a)l'importazione definitiva;
- b)l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c)la spedizione da una dogana all'altra;
- d)il transito;
- e)il deposito; 2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134:
- a)l'esportazione definitiva;
- b)l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c)il cabotaggio;
- d)la circolazione.
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