Art. 55Destinazione doganale delle merci

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Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali e' dato, in base alla dichiarazione prevista nell'articolo 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dal presente testo unico. Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1. Per le merci estere:

  • a)l'importazione definitiva;
  • b)l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
  • c)la spedizione da una dogana all'altra;
  • d)il transito;
  • e)il deposito; 2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134:
  • a)l'esportazione definitiva;
  • b)l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
  • c)il cabotaggio;
  • d)la circolazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art55 · fonte su Normattiva