Art. 67
[1]dell'imposta all'importazione (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7)
[2]1. L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, relative ai diritti di confine. 2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), all'importatore che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta o ne benefici oltre i limiti consentiti, si applica la sanzione di cui all'articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, salvo che il fatto costituisca reato a norma del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141. 3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro dell'Unione europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intraunionale di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. 5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al presente titolo; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 86 o 87 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 88. 6. Alle importazioni di beni indicati nell', commi 7 e 8, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 e dell', comma 5.
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