Art. 58Visita preventiva. Modifica della dichiarazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991. Leggi il testo vigente →

Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualita' e la quantita'. E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che il funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi al dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne abbia intrapresa la visita totale o parziale.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art58 · fonte su Normattiva