Art. 251
Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalita' previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni. ((I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.)) 70 Con le stesse modalita' debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
70Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 22/03/2016.
Testo vigente dal 24 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva