Art. 59 — Visita delle merci. Bolletta doganale
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Accettata la dichiarazione, la dogana procede, in contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della qualita', della quantita', del valore e dell'origine delle merci che formano oggetto della dichiarazione stessa. Ai fini suddetti, le merci devono essere sottoposte a visita nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, previa apertura dei colli con la collaborazione del proprietario. Tuttavia, i funzionari doganali incaricati di tale compito hanno facolta' di prescindere dall'eseguire la visita stessa, ovvero di limitarla ad una parte soltanto della merce, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, facendone annotazione sul documento doganale; detta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di conformita'. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi. ((La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione e la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento nonche' nei casi, e secondo i criteri e le modalita', stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri predefiniti gli accertamenti ed il grado del loro approfondimento, ferma restando la possibilita' di controlli a sondaggio meramente casuale tali da evitare duplicazioni di attivita' o richieste di adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli. L'esercizio delle facolta' di cui al terzo comma non comporta responsabilita' del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui al comma precedente)). 18 Se la merce e' riconosciuta o considerata conforme alla dichiarazione ovvero se l'operatore non contesta le difformi risultanze dell'accertamento nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti, la dogana liquida i diritti ed annota la dichiarazione nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data, che costituisce ad ogni effetto la data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Tale registrazione da' al documento valore di bolletta doganale. La bolletta e' consegnata al proprietario della merce dopo che questi abbia provveduto al pagamento dei diritti dovuti o abbia adempiuto alle condizioni e formalita' prescritte in relazione alla destinazione doganale data alla merce. La bolletta doganale consegnata al proprietario e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalita' suddette.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254
18Il D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Le disposizioni che recano modificazioni agli articoli 18, 59, 235 e 238, e quelle che sopprimono gli articoli 85 e da 239 a 248 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, hanno rispettivamente efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze previsti dall'art. 1, punti 3, 8, 12 e 13, del presente decreto".
Testo vigente dal 1 agosto 1985 al 12 giugno 1991 · versione 19 su Normattiva